Commercio - vendita auto e veicoli usati
Descrizione
Per “COSE USATE” si definiscono i beni che, nonostante il deterioramento dovuto al loro utilizzo nel tempo (intendendosi, a tal fine, l'utilizzo normale per il quale sono stati realizzati), mantengano, comunque, caratteristiche tali da ravvisarne l'originaria individualità. In virtù di tale qualificazione, sono da considerarsi cose usate: i veicoli usati, incluse le auto “radiate” destinate all'export
Bisogna distinguere:
A) vendita veicoli in conto proprio (veicoli usati nella disponibilità del venditore, posti in vendita) Commercio all'ingrosso:L'imprenditore presenta SCIA-segnalazione certificata di inizio attività alla Camera di Commercio competente (ove è la sede dell'impresa) per l'attività di vendita, corredata della “dichiarazione di vendita di oggetti usati”, ai sensi dell'art. 126 del T.u.l.p.s.
, la quale dovrà essere depositata presso il SUAP del Comune dove ha sede l'attività.
Commercio al dettaglio:L'imprenditore presenta
SCIA-segnalazione certificata di inizio attività al Suap del Comune ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 114/1998 (
vendita merci ingombranti - calcolo superficie ) e la vendita viene effettuata in esercizo di vicinato, o dell'autorizzazione commerciale se la vendita viene effetttuata in esercizio della media struttura o sulle aree pubbliche, assieme a una “dichiarazione di vendita di oggetti usati”, ai sensi dell'art. 126 del T.u.l.p.s.
B) vendita veicoli in conto terzi (veicoli usati ancora nella disponibilità del proprietario, posti in vendita)L'imprenditore eserciterà l'attività di vendita come intermediario tra il proprietario del veicolo in vendita e l'eventuale acquirente; pertanto oltre alla presentazione della SCIA, dovrà presentare, ai sensi dell'art. 115 del T.u.l.p.s. una “comunicazione di intermediazione” -
Agenzia d'affari .
Infine, sempre ai sensi dell'art. 120 del T.u.l.p.s., dovrà essere tenuto un registro giornale degli affari e affissa nei locali dell'agenzia la tabella delle operazioni con la relativa tariffa da applicare.
In entrambi i casi l'impresa dovrà essere in possesso del
Registro di cui all'art. 128 del T.u.l.p.s.¹ , ove sono annotate quotidianamente tutte le operazioni effettuate, con le generalità di coloro che hanno acquistato o ceduto i veicoli usati.
Lo scopo primario della tenuta del registro è evitare che si possa far commercio di beni oggetto di furto, rapina o altra attività delittuosa.
Il registro deve essere vidimato in ogni suo foglio ed essere esibito, a richiesta, agli Ufficiali ed Agenti di P. S. Infine, e proprio per effetto della predetta annotazione sul registro, i veicoli dovranno essere in possesso del venditore già prima di essere posti in vendita e, pertanto, depositati in apposita rimessa o altro luogo, indicati nella comunicazione presentata all'ufficio.
¹esistono anche registri prodotti in formato elettronico. A tal proposito si ricorda che l'art. 2215/bis del Codice civile, che disciplina i casi di digitalizzazione e conservazione a norma dei documenti di cui è obbligatoria la tenuta per legge, testualmente riporta: “I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici. Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti. Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma. I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile”.
A chi rivolgersi
Dirigente Angelo Premi
« Scheda personale
Responsabile di Servizio Barbara Emiliani
« Scheda personale
Requisiti
Requisiti soggettivi (attinenti all'impresa che gestisce l'attività - ditta individuale o società) 1. Titolarità di attività di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, all'ingrosso (per il caso A);
2. Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
3. Requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/31: devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e dall'eventuale rappresentante T.U.L.P.S. Ma chi è il rappresentante T.U.L.P.S.? Il rappresentante T.U.L.P.S. è una specie di institore o procuratore, che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante dell'impresa societaria, sostituendoli stabilmente. Per la vendita di cose antiche o usate infatti, vi è l'obbligo della conduzione personale dell'attività, ma qualora l'attività commerciale non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, essi possono ricorrere all'istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S. L'art.12 del R.D. 635/40 non richiede espressamente una procura per la sua designazione e pertanto la nomina, purchè accettata espressamente, può essere fatta in forma libera, mediante una dichiarazione, in cui il titolare dichiara il nominativo della persona designata per la singola unità locale e la persona designata, a sua volta, dichiara di avere accettato la designazione.Requisiti oggettivi (riguardanti i locali ove l'attività viene svolta)
L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di agibilità con destinazione d'uso compatibile con l'attività stessa. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni (ad esempio in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria).
È necessario, infine, fornire il consenso a sottoporsi alle prescrizioni definite dall'articolo 16 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, in base al quale gli ufficiali e gli agenti della pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali destinati all'esercizio dell'attività per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi vigenti Per il caso B) L'attività può essere svolta anche avvalendosi di locali posti all'interno di un'abitazione, in questo caso il richiedente dovrà provvedere ad una separazione effettiva tra l'abitazione ed i locali della stessa unità immobiliare dedicati all'esercizio dell'attività, all'interno dei quali non possono svolgersi più attività.
Altri requisiti Ai sensi dell'articolo 115 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, l'esercizio dell'attività è subordinato al possesso di:
- il registro giornaliero delle operazioni che sarà posto in uso solo ad avvenuta vidimazione da parte dell'ufficio comunale territorialmente competente, previo pagamento dell'imposta di bollo;
- la tabella delle operazioni che dovrà essere esposta in modo visibile nell'esercizio ad avvenuta vidimazione da parte dell'ufficio comunale "Polizia Amministrativa", previo pagamento dell'imposta di bollo.
Modalità di presentazione della pratica
L'esercizio dell'attività è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività.
L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.
La segnalazione certificata di inizio attività ha effetto dal momento del deposito. Attraverso la
piattaforma regionale Accesso Unitario https://www.lepida.net/assistenza/richiesta-assistenza-accesso-unitario La pratica è presentata attraverso lo Sportello SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme, che per quanto riguarda la parte attinente all'applicazione del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e del relativo Regolamento (R.D. 635/1940), lo trasmette all'ufficio competente
Polizia amministrativa, sanitaria e veterinaria.
Costi a carico dell'utente
non previsti
Possibilità di ricorso
La SCIA e la DIA sono atti di iniziativa privata e, quindi, non direttamente impugnabili dinnanzi al giudice amministrativo. L' interessato può, però, sollecitare l'Amministrazione ad effettuare verifiche ed eventualmente ad adottare atti di divieto di prosecuzione dell'attività e, in caso di inerzia, può esperire ricorso al TAR per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere (vd. art. 19, comma 6 ter, L.n. 241/90 ed art. 31, commi 1, 2 e 3 Dlgs. n. 104/2010).