“Nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21/07/2022 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21/07/2022 con il quale sono state indette per
domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7:00 alle ore 23:00, le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.CHI PUO' VOTARE
Sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica potranno votare tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del voto.
Un'altra novità è la
riduzione del numero dei parlamentari:- alla Camera dei Deputati passano da 630 a 400
- al Senato della Repubblica passano da 315 a 200 (più i Senatori a vita).
Per votare l'elettore deve esibire la tessera elettorale e un documento di riconoscimento personale (carta d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione).
Al fine di evitare il possibile sovraffollamento e le code degli ultimi giorni, è consigliabile che ogni elettore verifichi per tempo il possesso dei documenti necessari per l'espressione del diritto di voto.
Nel caso la tessera elettorale non risulti più utilizzabile per l'esaurimento di tutti gli spazi relativi alla certificazione del voto occorre, prima di presentarsi a votare, richiedere una nuova tessera elettorale recandosi all'Ufficio Elettorale comunale.
COME SI VOTAAll'elettore viene consegnata una scheda per la Camera dei deputati e una per il Senato della Repubblica.
Per il collegio uninominale maggioritario al nome e cognome del candidato alla carica di deputato o senatore, vengono indicate le liste a lui collegate con a fianco i nomi dei candidati nel collegio plurinominale.
L'elettore può esprimere il proprio voto in due modi:
- tracciando un segno sul simbolo della lista (in questo modo la preferenza si trasferisce anche al candidato nel collegio uninominale sostenuto dalla lista votata);
- tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale. In questo secondo caso il voto si trasferisce anche alla lista se il candidato è sostenuto da una sola lista. Se invece il candidato è sostenuto da una coalizione il voto viene distribuito tra le liste che lo sostengono proporzionalmente ai risultati in quella circoscrizione. In questo caso si parla di voto disperso.
Il voto è valido anche se l'elettore decide di tracciare due segni, uno sul nome del candidato e una sulla lista o una delle liste a suo sostegno, e in questo caso il voto viene attribuito alla singola lista e al candidato nel collegio uninominale.
Il voto è
nullo se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista il cui candidato non è collegato. Non è possibile, quindi, il voto disgiunto.
Per tutte le info generali: sito del Ministero dell'Interno https://dait.interno.gov.it/elezioni/speciale-politicheVoto a domicilio e per grave infermitàGli elettori affetti da gravi infermità per i quali l'allontanamento dal proprio domicilio o struttura socio assistenziale risulti impossibile e gli elettori dipendenti in via continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, possono chiedere di votare presso il proprio domicilio facendo pervenire al Sindaco una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano (art. 1 Legge n. 46 del 07.05.2009).
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora (può essere anche un indirizzo diverso da quello anagrafico), un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.
Il certificato potrà attestare anche l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto
N.B.: la predetta domanda di ammissione al voto domiciliare deve necessariamente essere effettuata per ogni consultazione entro 20 giorni dalla data delle elezioni, dunque anche chi ha richiesto il voto a domicilio in occasione di precedenti consultazioni, qualora interessato ad esprimere il proprio voto presso il suo domicilio, deve ripetere l'istanza alla Ufficio Igiene pubblica.
Altri casi di grave infermitàColoro che si trovano impossibilitati ad esprimere personalmente il voto per grave infermità fisica (cecità, amputazione delle mani, paralisi o altro impedimento di analoga gravità), come previsto dagli art. 55 e 56 del D.P.R. 30.3.1957 n. 361, possono richiedere di essere accompagnati in cabina da persone di fiducia, previa presentazione al Presidente del seggio di un attestato sanitario rilasciato da un medico del Dipartimento di Sanità Pubblica o da esso delegato. Le malattie della sfera cognitiva, come le forme di demenza, disorientamento temporo-spaziale ecc. non costituiscono presupposto valido per il rilascio di tale certificato.
Gli elettori non deambulanti, qualora la sede della sezione alla quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione esente da barriere architettoniche, previa esibizione di attestazione medica rilasciata dall'Azienda Usl.