Descrizione

Si intende per attività professionale di acconciatore, sia essa esercitata da imprese individuali o in forma societaria, l'esecuzione di trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.
È inoltre compreso lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie.

Si intende per attività di barbiere, quella comprendente le seguenti prestazioni, esercitate esclusivamente su persona maschile: taglio dei capelli, rasatura della barba ed altri servizi tradizionalmente complementari, quali ad esempio, il lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli.

L'esercizio dell'attività sia che si svolga in un luogo pubblico che privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dei requisiti di qualificazione professionale e dai requisiti previsti dalla normativa antimafia.

Requisiti

Requisiti soggettivi (attinenti all'impresa che gestisce l'attività - ditta individuale o società)
  • Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale oggetto dell'intervento;
  • Essere iscritto/annotato all'Albo provinciale delle Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio o, qualora si tratti di imprese non artigiane, al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
  • Essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e della qualificazione professionale;
L'abilitazione professionale è riconosciuta se l'interessato si trova in almeno una delle seguenti condizioni:
  • l'interessato è in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Emilia- Romagna o da altra Pubblica Amministrazione competente;
  • l'interessato è in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma autonoma e rilasciato da Enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Provincie (a seguito di superamento di un esame teorico- pratico);
  • l'interessato è stato titolare di un esercizio di barbiere, parrucchiere o mestiere affine, iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane;
  • l'interessato ha prestato la propria opera in qualità di lavoratore dipendente qualificato (inquadramento almeno al 3° livello del CCNL di settore), lavoratore con contratto di formazione e lavoro, titolare o socio prestatore d'opera, collaboratore familiare, associato in partecipazione per almeno due anni, anche non continuativi, dalla data di inizio dell'attività dell'impresa e/o dell'attività lavorativa, presso imprese esercenti l'attività di acconciatore o un mestiere affine. Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell'abrogazione dell'art. 2 della legge 161/1963;
  • l'interessato ha svolto l'attività di apprendistato per il periodo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (attualmente fissato in 5 anni, ridotti a 4 anni e 6 mesi se si è in possesso di titolo di studio post- scuola dell'obbligo) ed è stato qualificato acconciatore Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell'abrogazione dell'art. 2 della legge 161/1963.
In caso di percorsi formativi svolti fuori dall'Italia in uno Stato membro dell'UE, si applica la disciplina prevista dal D.lgs. n. 206 del 2007. L'abilitazione professionale è riconosciuta se l'interessato si trova in almeno una delle seguenti condizioni:
  • l'interessato è in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Emilia- Romagna o da altra Pubblica Amministrazione competente;
  • l'interessato è in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma autonoma e rilasciato da Enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Provincie (a seguito di superamento di un esame teorico- pratico);
  • l'interessato è stato titolare di un esercizio di barbiere, parrucchiere o mestiere affine, iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane;
  • l'interessato ha prestato la propria opera in qualità di lavoratore dipendente qualificato (inquadramento almeno al 3° livello del CCNL di settore), lavoratore con contratto di formazione e lavoro, titolare o socio prestatore d'opera, collaboratore familiare, associato in partecipazione per almeno due anni, anche non continuativi, dalla data di inizio dell'attività dell'impresa e/o dell'attività lavorativa, presso imprese esercenti l'attività di acconciatore o un mestiere affine. Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell'abrogazione dell'art. 2 della legge 161/1963;
  • l'interessato ha svolto l'attività di apprendistato per il periodo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (attualmente fissato in 5 anni, ridotti a 4 anni e 6 mesi se si è in possesso di titolo di studio post- scuola dell'obbligo) ed è stato qualificato acconciatore Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell'abrogazione dell'art. 2 della legge 161/1963.;
L'abilitazione professionale deve essere posseduta:
  • in caso di impresa individuale: dal titolare dell'impresa oppure dal Direttore tecnico;
  • in caso di impresa in forma societaria: da uno dei soci oppure dal Direttore tecnico;
  • In caso di percorsi formativi svolti fuori dall'Italia in uno Stato membro dell'UE, si applica la disciplina prevista dal D.lgs. n. 206 del 2007;
Requisiti oggettivi (riguardanti i locali ove l'attività viene svolta)

I locali devono avere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio e dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing;

Modalità di presentazione della pratica

L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore / barbiere è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare al SUAP del Comune presso il quale sono ubicati i locali dell'attività ed è valida per i locali in essa indicati.

La segnalazione certificata di inizio attività ha effetto dal momento del deposito.

Attraverso la piattaforma regionale Accesso Unitario

Help desk piattaforma regionale Accesso Unitario

Le procedure presenti su Accesso Unitario sono le seguenti:

Avvio attività/subentro

  • Segnalare l'inizio dell'attività per l'esercizio di acconciatore (compreso AFFITTO DI POLTRONA);
  • Segnalare l'inizio dell'attività per l'esercizio di estetista (compreso AFFITTO DI POLTRONA);
  • Segnalare l'inizio dell'attività per l'esercizio di tatuatore/piercing (compreso AFFITTO DI POLTRONA);
  • Subentrare nell'attività di acconciatore e barbiere con modifiche strutturali;
  • Subentrare nell'attività di estetista con modifiche strutturali;
  • Subentrare nell'attività di tatuatore/piercing con modiche strutturali;
  • Subentrare nell'attività di acconciatore e barbiere senza modifiche;
  • Subentrare nell'attività di estetista senza modifiche;
  • Subentrare nell'attività di tatuatore/piercing senza modifiche;
  • Segnalare l'inizio attività per l'esercizio di acconciatore presso palestre, centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi, o comunque presso esercizi in cui si svolgono attività diverse da quelle oggetto della presente segnalazione;
  • Segnalare l'inizio attività per l'esercizio di estetista presso palestre, centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi, o comunque presso esercizi in cui si svolgono attività diverse da quelle oggetto della presente segnalazione;
  • Segnalare l'inizio attività per l'esercizio di tatuatore/piercing presso palestre, centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi, o comunque presso esercizi in cui si svolgono attività diverse da quelle oggetto della presente segnalazione;
Gestione attività
  1. Variare: forma giuridica, legale rappresentante, ragione sociale, direttore tecnico, attrezzature, numero addetti in attività di acconciatore, barbiere, estetista, onicotecnico, tatuatore e piercing;
  2. Sospensione temporanea (oltre 30 giorni) dell'attività di acconciatore, barbiere, estetista, onicotecnico, tatuatore e piercing;
  3. Trasferire i locali per l'esercizio di acconciatore, barbiere, estetista, onicotecnico, tatuatore e piercing;
  4. Comunicare la prosecuzione dell'attività di acconciatore, barbiere, estetista, onicotecnico, tatuatore e piercing dopo la sospensione superiore a 6 mesi;
  5. Comunicazione della presenza di tatuatore free lance presso esercizio di tatuatore e piercing;
  6. Modificare i locali per l'esercizio di acconciatore, barbiere, estetista, onicotecnico, tatuatore e piercing;
Cessazione
  1. Cessare attività acconciatore, barbiere, estetista, onicotecnico, tatuatore e piercing;
  2. Cessare attività di direttore tecnico in acconciatore, barbiere, estetista, onicotecnico.

Costi a carico dell'utente

Non previsti

Possibilità di ricorso

La SCIA e la DIA sono atti di iniziativa privata e, quindi, non direttamente impugnabili dinnanzi al giudice amministrativo. L' interessato può, però, sollecitare l'Amministrazione ad effettuare verifiche ed eventualmente ad adottare atti di divieto di prosecuzione dell'attività e, in caso di inerzia, può esperire ricorso al TAR per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere (vd. art. 19, comma 6 ter, L.n. 241/90 ed art. 31, commi 1, 2 e 3 Dlgs. n. 104/2010).

faq - approfondimenti

AFFITTO DI POLTRONA
Un'interessante modalità di esercizio dell'attività di acconciatore è data dall'affitto di poltrona.

In base alla normativa nazionale l'ipotesi di "affitto di poltrona" è possibile tra imprese, mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura concede in uso una parte dell'immobile e delle attrezzature, dietro pagamento di un determinato corrispettivo.

L'esercente dell'attività di impresa tanto di acconciatura può consentire l'utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione) ad acconciatori, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi e nel rispetto delle ulteriori disposizioni previste dalla legislazione nazionale e dalla legislazione regionale in materia contrattuale, gius-lavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria.

Per ragioni igienico-sanitarie, nonché al fine della corretta attribuzione di responsabilità, potrebbe essere evitato l'uso promiscuo dei medesimi strumenti utilizzati dal concedente da parte dell'affittuario di poltrona.

Normativa

  • Attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing

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Allegati