Requisiti per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa
Descrizione
Requisiti soggettiviPer svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
Per esercitare l'
attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari è necessario soddisfare solo i
requisiti morali (
art. 71 Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59). Per esercitare l'attività di
vendita al dettaglio di prodotti alimentari, oltre ai requisiti morali, è necessario soddisfare anche i
requisiti professionali (articolo 71, comma 6 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59).Requisiti strutturaliL'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività stessa.
L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni (ad esempio in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali).
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico alimentare è inoltre necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Requisiti soggettivi
Di seguito si riporta il testo dell'art 71 - commi da 1 a 5 relativi ai requisiti morali:
Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali
1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. ( di seguito si riporta il testo dell' art 2 comma 3 dpr 252/998
"Quando si tratta di associazioni, imprese, societa' e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:
a) alle societa';
b) per le societa' di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le societa' cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate;
d) per le societa' in nome collettivo, a tutti i soci;
e) per le societa' in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
f) per le societa' di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.)
Requisiti professionali
L'art 71 del D.lgs.59/2010 al co. 6, come modificato a seguito del D.lgs. 147/2012, disciplina la materia dei requisiti professionali di accesso e di esercizio delle attività commerciali; di seguito riportiamo il testo normativo:
"comma 6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attivita' di commercio al dettaglio relativa al
settore merceologico alimentare o di un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti,istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti."
Il comma 6bis prevede inoltre che "sia per le imprese individuali che in caso di societa', associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali ... devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attivita' commerciale."
> Il corso professionale, la pratica professionale ed il diploma o la laurea , di cui alle lettere a),b),c) del comma 6, art 71 del D.Lgs n. 59/2010 - che abbiano come oggetto il solo commercio di prodotti alimentari, danno diritto ad accedere anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e viceversa.
> E' da intendersi requisito professionale valido ai fini dell'avvio anche:
- l'esercizio in proprio dell'attività;
- l'aver esercitato in qualità di associato in partecipazione con regolare posizione Inps e Inail;
- l'attività svolta presso imprese artigiane di produzione alimentare,
comunque sempre per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la
Circolare n. 3642/C del 15 aprile 2011 con la quale ha fornito ulteriori indicazioni in merito ai titoli di studio e di qualificazione professionale validi ai fini dell'avvio dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.
La valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale, per l'attività di vendita dei prodotti alimentari e per la somministrazione, è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.
La circolare fornisce un elenco di titoli suddivisi in Titoli di studio universitari, Titoli di scuola secondaria superiore e Sistema di istruzione e formazione professionale.
> I soggetti in possesso dell'iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio (REC) per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ottenuta prima del 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L n. 233/2006), e/o iscrizione nel REC per il commercio al minuto di prodotti possono essere ritenuti in possesso del requisito professionale.
Il riconoscimento in Italia delle qualifiche professionali acquisite all'estero avviene da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del
Ministero.
Chi deve possederli?
società, associazioni e organismi collettivi
impresa individuale
- titolare
- persona preposta all'attività commerciale
Quali sono i corsi per ottenere il requisito professionale necessario allo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare?
La Città Metropolitana di Bologna, attraverso l'Osservatorio sull'Offerta Formativa, pubblica sul sito
www.ossof.provincia.bologna.it le informazioni sui corsi riconosciuti dalla Provincia e dalla Regione finalizzati all'acquisizione del requisito professionale. E' possibile ottenere informazioni anche contattando il
Numero verde 800 286040.