LIQUIDAZIONE MERCI (procedura e modulistica presente anche in SUAPbo)
La liquidazione delle merci può essere effettuata dai titolari di attività di commercio in sede fissa o su aree pubbliche nei seguenti casi:
chiusura dell'attività commerciale |
durata della liquidazione: 13 settimane |
cessione di azienda per compravendita o affittanza |
durata della liquidazione: 13 settimane |
trasferimento dell'azienda in altro locale |
durata della liquidazione: 6 settimane |
modifiche strutturali dei locali o delle attrezzature |
durata della liquidazione: 6 settimane |
Le vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali, non possono avvenire nel mese di dicembre.E' obbligatoria l'esposizione del prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di liquidazione.
La comunicazione di liquidazione merci deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive
almeno 15 giorni prima della data prevista per l'inizio della liquidazione, come descritto nel modulo di comunicazione che segue.
VENDITE DI FINE STAGIONE – SALDI
Riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.
I saldi (o vendite di fine stagione) possono essere effettuati - su tutto il territorio nazionale- solo in due periodi dell'anno, con le seguenti decorrenze:
- Periodo invernale: dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania per sessanta giorni;
- Periodo estivo: dal primo sabato del mese di luglio per sessanta giorni.
E' obbligatoria l'esposizione del prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione.
Al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di disporre le merci offerte nelle vendite di fine stagione in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa.
I commercianti non devono comunicare allo Sportello Imprese la data di inizio e la durata dei saldi.VENDITE PROMOZIONALIPossono essere effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato e, contrariamente a quanto stabilito per le vendite di liquidazione, non vanno segnalati motivi che giustificano la vendita promozionale.
Non occorre alcuna comunicazione e lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere esposto.
VENDITE SOTTOCOSTO (Procedura e modulistica presente anche in SUAPbo)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2001, n. 218Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.Prevedono la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto o di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.
Deve essere data
comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive almeno 10 giorni prima dell'inizio.