Descrizione
L'attività di estetica, ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - "Disciplina dell'attività di estetista", comprende tutte le prestazioni e i trattamenti, inclusi quelli abbronzanti, nonché l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano, allo scopo esclusivo, o prevalente, di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi preesistenti.
L'attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico (si veda l'elenco allegato alla Legge 4.1.1990 n. 1) e con l'applicazione dei prodotti cosmetici (si veda la definizione della Legge 11.10.1986, n. 713).
Sono escluse dall'attività di estetica tutte le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a finalità di carattere terapeutico.
Nell'ambito della definizione dell'attività di estetista rientrano anche:
- i centri di abbronzatura o “solarium”, che effettuano trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A;
- le attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico;
- le attività di “disegno epidermico o trucco semipermanente”;
- i trattamenti effettuati per il tramite dell'acqua e del vapore, quali ad esempio sauna e bagno turco;
- la mansione di onicotecnico.
Non rientrano nell'attività di estetista i trattamenti che implicano:
-
prestazioni di carattere medicocurativo-sanitario, l'attività di massaggiatore sportivo, le attività motorie e l'attività di naturopata del benessere, l'esercizio di pratiche ed attività bionaturali, le attività di grotte di sale, fish therapy;
- saune, bagno turco, idromassaggio se inseriti quali attività complementari in palestre, strutture sportive e attività ricettive.
Non è ammesso l'esercizio dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.
Requisiti
Requisiti soggettivi:
- Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale oggetto dell'intervento;
- Essere iscritto al Registro delle Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio o, qualora si tratti di imprese non artigiane, al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
- Essere in possesso di abilitazione professionale;
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, un socio partecipante al lavoro, un familiare coadiuvante o un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale.
Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.
Requisiti oggettiviI locali devono avere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio e dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing.
Modalità di presentazione della pratica
L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore / barbiere è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare al SUAP del Comune presso il quale sono ubicati i locali dell'attività ed è valida per i locali in essa indicati.
La segnalazione certificata di inizio attività ha effetto dal momento del deposito.Attraverso la
piattaforma regionale Accesso UnitarioHelp desk piattaforma regionale Accesso UnitarioLe procedure presenti su SUAPBo sono le seguenti:
Avvio attività/subentro - Segnalare l'inizio dell'attività per l'esercizio di estetista (compreso AFFITTO DI POLTRONA);
- Subentrare nell'attività di estetista con modifiche strutturali;
- Subentrare nell'attività di estetista senza modifiche;
- Segnalare l'inizio attività per l'esercizio di estetista presso palestre, centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi, o comunque presso esercizi in cui si svolgono attività diverse da quelle oggetto della presente segnalazione;
Gestione attività - Variare: forma giuridica, legale rappresentante, ragione sociale, direttore tecnico, attrezzature, numero addetti in attività di acconciatore, barbiere, estetista, onicotecnico, tatuatore e piercing;
- Sospensione temporanea (oltre 30 giorni) dell'attività di acconciatore, barbiere, estetista, onicotecnico, tatuatore e piercing;
- Trasferire i locali per l'esercizio di acconciatore, barbiere, estetista, onicotecnico, tatuatore e piercing;
- Comunicare la prosecuzione dell'attività di acconciatore, barbiere, estetista, onicotecnico, tatuatore e piercing dopo la sospensione superiore a 6 mesi;
- Modificare i locali per l'esercizio di acconciatore, barbiere, estetista, onicotecnico, tatuatore e piercing;
Cessazione - Cessare attività acconciatore, barbiere, estetista, onicotecnico, tatuatore e piercing;
- Cessare attività di direttore tecnico in acconciatore, barbiere, estetista, onicotecnico;
Costi a carico dell'utente
Non previsti.
Possibilità di ricorso
La SCIA e la DIA sono atti di iniziativa privata e, quindi, non direttamente impugnabili dinnanzi al giudice amministrativo. L' interessato può, però, sollecitare l'Amministrazione ad effettuare verifiche ed eventualmente ad adottare atti di divieto di prosecuzione dell'attività e, in caso di inerzia, può esperire ricorso al TAR per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere (vd. art. 19, comma 6 ter, L.n. 241/90 ed art. 31, commi 1, 2 e 3 Dlgs. n. 104/2010).
faq - approfondimenti
AFFITTO DI POLTRONA.
È un contratto, attraverso il quale l'acconciatore o l'estetista concede in uso una parte dei propri locali nei quale svolge l'attività, ad un altro soggetto, acconciatore o estetista, in possesso della relativa abilitazione professionale, affinché questi eserciti, in piena autonomia, la propria attività.
Il contenuto del contratto.
La concessione in uso dei locali è a titolo oneroso: l'utilizzatore paga un canone
Il canone può comprendere:
- l'utilizzo di attrezzature del concedente
- il consumo di prodotti del concedente
- la quota dei consumi di energia
- la quota delle altre spese (pulizia locali, condominiali, ecc.)
In pratica, l'utilizzatore potrebbe svolgere la propria attività disponendo esclusivamente dell'abilitazione professionale, potendo utilizzare i locali e le attrezzature necessarie già presenti e nella disponibilità dell'impresa concedente.
Indicazioni per l'esercizio dell'attività di affitto di poltrona:
1) il rispetto dei requisiti professionali, tecnico-strutturali ed igienico-sanitari, indispensabili per l'esercizio della singola attività;
2) la stipula di un contratto tra le parti esercenti le due attività nel quale sono evidenziate in maniera dettagliata le rispettive aree di lavoro, le responsabilità e modalità di utilizzo degli strumenti da lavoro, dei locali, agli impianti e all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
3) in ogni caso, le due attività dovranno aprire autonoma posizione presso la competente C.C.I.A.A. e il rapporto contrattuale che lega le due attività atterrà alla sfera privatistica.
Normativa
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Attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing
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Allegati