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Il D.Lgs. n. 32/1998 prevede che il richiedente debba presentare al Comune sede del futuro insediamento, unitamente alla domanda di autorizzazione all'installazione e di ottenimento del permesso di costruire, copia del progetto e relazione tecnica illustrativa dello stesso, corredata da una analitica autocertificazione e da una perizia giurata (redatta da un ingegnere o altro tecnico iscritto all'Albo professionale).
L'autorizzazione è altresì subordinata al rispetto delle prescrizioni per la prevenzione antincendio.
Decorsi 90 giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego.
Tale termine è naturalmente destinato protrarsi qualora l'Amministrazione procedente chieda integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata.
L'impianto deve essere posto in esercizio entro il termine di 1 anno a decorrere dalla data di notifica del provvedimento autorizzatorio.
Esso può essere prorogato, per un massimo di 6 mesi, qualora venga richiesta la proroga almeno 1 mese prima della scadenza. Oltre tale termine possono essere accordate proroghe solo per documentate cause di forza maggiore.
Alla conclusione dei lavori l'interessato, contestualmente alla presentazione della comunicazione di fine lavori, deve presentare la richiesta di collaudo da parte dell'apposita Commissione (che viene convocata dal Suap) corredata della documentazione necessaria.
L'attività può essere iniziata soltanto dopo il rilascio dell'autorizzazione e a seguito dell'esito positivo del collaudo effettuato di norma entro 3 mesi dalla richiesta e volto a verificare le rispondenze delle opere realizzate al progetto di massima. Il Comune, sentita la Commissione di collaudo, può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto alle condizioni dell'art. 10 del D.P.R. n. 420/1994. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento anticipato presso le competenti Amministrazioni.
I titolari delle autorizzazioni di impianti stradali di carburanti possono sospendere l'esercizio degli impianti, previa comunicazione al Comune, per un periodo non superiore a 6 mesi. II Comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare un'ulteriore sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a 6 mesi, qualora non vi ostino le esigenze dell'utenza.
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato.