Licenza Fiscale per la vendita o somministrazione di prodotti alcolici

Uffici: SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)

Descrizione

Riteniamo opportuno ricordare che in base a quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 504/95, tutte le attività che producono, trasformano e vendono prodotti alcolici (pubblici esercizi, esercizi commerciali, profumerie, farmacie e venditori di prodotti soggetti a UTIF, ecc.) necessitano della Licenza Fiscale (U.T.I.F.) rilasciata dall'Ufficio delle Dogane.

Coloro che ne fossero sprovvisti devono presentare istanza di rilascio all'Ufficio delle Dogane competente sul territorio dove ha sede l'impresa, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite consegna a mano, corredata da due marche da bollo da Euro 16,00 (una da apporre sulla richiesta di rilascio e l'altra sulla licenza), una copia della S.C.I.A./DIAP/Autorizzazione Comunale, una copia del documento d'identità del titolare/legale rappresentante, una copia della visura camerale vigente.

La Licenza Fiscale ha validità permanente e non prevede il pagamento di un diritto annuale. Ovviamente in caso di successive variazioni (cessione d'azienda, variazione della sede legale, ecc.) queste dovranno essere comunicate all'Ufficio delle Dogane.

Soggetti obbligati

Chiunque svolge un'attività commerciale nel settore degli spiriti (mescita, vendita al dettaglio, commercio all'ingrosso , depositi a scopo di vendita) e di altri prodotti come liquori, vino, birra, profumeria, alcool puro, alcool denaturato ed altro deve chiedere all'Agenzia delle Dogane il rilascio della  licenza fiscale di esercizio.
Le principali attività interessate sono le rivendite alimentari, supermercati, bar, pub, pasticcerie, pizzerie, trattorie, enoteche, drogherie, fast food, circoli e associazioni ricreative, profumerie, istituti di bellezza, parrucchieri, farmacie, erboristerie, depositi e commercio all'ingrosso, spacci interni, mense aziendali, tabaccherie, alberghi, locande, chioschi, ecc.

Non può essere rilasciata o rinnovata a chi è stato condannato per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal presente testo unico in materia di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

Sanzioni

Chiunque risulti non in possesso della licenza prescritta per la vendita di bevande alcoliche, in violazione di quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs 504/95, è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 258,22 a Euro 1.549,37 art. 50 commi 1 e 3 del medesimo decreto.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda, in bollo, va presentata all'Ufficio delle Dogane di Bologna, (Viale Pietramellara 1/2 – 40121 Bologna – Tel. 051 3783239 – 051 3783111 – Fax 051 3783308 – E-mail dogane.bologna@agenziadogane.it ).

Note di aggiornamento

Il decreto crescita, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, reintroduce la denuncia fiscale per la vendita di alcolici a carico di alcune attività produttive che dal 2017 ne erano state esentate. La legge annuale per il mercato e la concorrenza (124/17) aveva infatti escluso l'adempimento, in un'ottica di semplificazione, per gli esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi, i rifugi alpini, le mense aziendali e gli spacci annessi ai circoli privati.
L'agenzia delle Dogane aveva successivamente chiarito che l'esonero riguardava tutte le situazioni di vendita dei prodotti alcolici al consumatore finale, a prescindere dalla modalità di commercializzazione, incluse quindi anche le attività temporanee di vendita all'interno di sagre, fiere, mostre (Nota RU 113015 del 9 ottobre 2017 dell'Agenzia delle Dogane).
L'obbligo di denuncia all'Agenzia doganale e di licenza fiscale rimaneva invece in capo a coloro che vendono all'ingrosso o che gestiscono i depositi.

L'obbligo di denuncia fiscale è dunque reintrodotto per tutte le attività che usufruivano dell'esonero a decorrere dal 30 giugno 2019, data di entrata in vigore della Legge.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta  Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 30  aprile  2019),  coordinato  con  la legge di  conversione  28  giugno  2019,  n.  58, recante:  «Misure  urgenti  di crescita economica e per la risoluzione di specifiche  situazioni  di crisi.». (GU n.151 del 29-6-2019 - Suppl. Ordinario n. 26)

... (( Art. 13 bis  Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico  delle  disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  le  parole:  «,  ad  esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento  pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,» sono soppresse. ))

L'esercente in sede fissa (in forma permanente o stagionale) dovrà pertanto provvedere in base alla condizione determinata dalla data di avvio / subingresso dell'attività (circolare Agenzia delle Dogane del 20/09/2019):

- esercenti in possesso di licenza fiscale per la vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa in esercizio antecedentemente al 29/08/2017: nessun ulteriore adempimento

- esercenti che hanno avviato l'attività dal 29/08/2017 al 29/06/2019 (periodo in cui non erano tenuti all'obbligo della denuncia fiscale finalizzata al rilascio della relativa licenza): obbligo di presentazione della denuncia fiscale all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, entro il 31/12/2019 (si veda modulo in calce alla circolare Agenzia delle Dogane del 20/09/2019);

- esercenti che siano subentrati in attività il cui precedente titolare fosse in possesso di licenza fiscale per la vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa dal 29/08/2017 al 29/06/2019 (periodo in cui non era vigente l'obbligo della denuncia fiscale finalizzata al rilascio della relativa licenza): comunicazione al competente ufficio delle Dogane al fine di provvedere all'aggiornamento della licenza di esercizio preesistente;

- esercenti che hanno avviato l'attività a partire dal 30/06/2019:
comunicazione da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive - SUAP mediante piattaforma AccessoUnitario attivando il procedimento "Denuncia di attivazione esercizio di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa e istanza per il rilascio della licenza di esercizio" (licenza fiscale), che verrà inoltrato dal Suap al competente ufficio delle Dogane, oppure presentazione diretta della denuncia fiscale all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente (si veda modulo in calce alla circolare Agenzia delle Dogane del 20/09/2019).

Modulistica

  • SUAP - Denuncia di attivazione esercizio di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa e istanza di rilascio di licenza di esercizio

    File PDF
  • SUAP - Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'Interessato

    File PDF