Decrizione
Per "panificio" s'intende lo svolgimento dell'intero ciclo di produzione pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale.
L'artigiano panificatore svolge attività sia attraverso lavorazioni di tipo manuale che attraverso l'utilizzo di macchinari e strumentazioni.
Dosa gli ingredienti secondo le ricette, impasta, cilindra, spezza e forma i vari tipi di pane, opera una corretta fermentazione della pasta e presiede la loro cottura, applicando le tecniche di panificazione.
Il settore della produzione di pane, a seguito del cosiddetto 1° Decreto Bersani ( L 248/2006), è sostanzialmento liberalizzato.
L'impianto di un nuovo panificio, il trasferimento, la trasformazione ed il subentro in panifici esistenti, sono soggetti a Segnalazione Certificata d'Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90 e s.m.i.
È consentito svolgere, quale attività complementare, la vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
Le imprese di panificazione possono tenere aperto anche nei giorni domenicali e festivi a seguito dei disposti contenuti nell'art. 40 del D.L. n. 5/2012.
Cosa occorre
Requisiti soggettivi
- Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento;
- Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
- Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell'art. 10 della L. 575/65, artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.;
Requisiti oggettiviLe strutture e gli impianti devono essere conformi ai requisiti previsti dai Regolamenti Comunali edilizi e di Igiene, Sanità pubblica e Veterinaria, nonché al Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e al Regolamento CE n. 853/2004 sull'igiene dei prodotti di origine animale;
Per quanto riguarda i
requisiti igienico-sanitari, in base a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1015/2008 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia- Romagna n. 9223/2008 che definiscono le modalità operative da seguire per ottenere la registrazione o il riconoscimento sanitario delle imprese del settore alimentare, prima dell'inizio dell'attività è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell'impresa direttamente all'Azienda USL competente.
Modalità di presentazione della pratica
Normativa