SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività
Modalità
E' un titolo edilizio che abilita il titolare alle trasformazioni fisiche di immobili agli interventi non riconducibili alla attività edilizia libera e non soggetti a permesso di costruire indicati all'Art. 13 – 1° comma L.R. N. 15/2013.
Per le modalità di presentazione e le procedure si richiama l'art. 14 della citata L.R. n. 15/2013.
Cosa occorre
La SCIA è presentata al Comune dal proprietario dell'immobile o da chi ne ha titolo utilizzando la modulistica unificata regionale, corredata dalla documentazione prevista dalla citata modulistica reperibile al seguente link
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/semplificazione-edilizia/modulistica-unificata-regionalee trasmessa al Comune di Castel San Pietro Terme - Sportello Edilizio SUE-SUAP, a mezzo PEC all'indirizzo suap@pec.cspietro.it
Per quanto riguarda i procedimenti edilizi produttivi dovrà essere utilizzato unicamente il portale
Accesso Unitariodedicato alle imprese previo accreditamento.
La SCIA è corredata altresì dalle autorizzazioni e dagli atti di assenso, o dalle autocertificazioni, attestazioni ed asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio di cui all'art. 9, comma 5 della L.R. 15/2013, dagli elaborati tecnici e dai documenti richiesti per iniziare i lavori, nonchè dall'attestazione del versamento del contributo di costruzione, se dovuto.
Disciplina della SCIA
Entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della SCIA, lo Sportello unico verifica la completezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte e:
a) in caso di verifica negativa, comunica in via telematica all'interessato e al progettista l'inefficacia della SCIA;
b) in caso di verifica positiva, trasmette in via telematica all'interessato e al progettista la comunicazione di regolare deposito della SCIA. La SCIA è
efficace a seguito della comunicazione di regolare deposito e comunque decorso il termine di cinque giorni lavorativi dalla sua presentazione, in
assenza di comunicazione della verifica negativa.
Entro i trenta giorni successivi all'efficacia della SCIA, lo Sportello unico verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per l'esecuzione dell'intervento.
Tale termine può essere sospeso una sola volta per chiedere chiarimenti e acquisire integrazioni alla documentazione presentata.
Ove si rilevino motivi di contrasto / violazioni con la disciplina vigente, la procedura adottata dallo Sportello unico è quella prevista dall'art. 14 della L.R. n. 15/2013.
Costi a carico dell'utente
- Contributo di Costruzione: fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui all'art. 32 della L.R. 15/2013. Il proprietario dell'immobile o colui che ha titolo per richiedere il rilascio del permesso di costruire è tenuto a corrispondere un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione, delle monetizzazioni degli standard (questi ultimi nel caso siano dovuti).
- Contributo "S" e "D" previsto per le attività industriali e/o artigianali relativo alla incidenza delle opere necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche ( S) e per le opere necessarie al trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (D)
- Diritti di segreteria Scheda I allegata alla Disciplina del Contributo di Costruzione, da versare al momento della presentazione del titolo
Validità della SCIA
I lavori ogggetto della SCIA devono iniziare entro un anno dalla data della sua efficacia e devono concludersi entro tre anni dalla stessa data.
Decorsi tali termini, in assenza di proroga, la SCIA decade di diritto per le opere non eseguite. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è soggetta a nuova SCIA.
Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essre prorogati, anteriormente alla scadenza, con comunicazione motivata da parte dell'interessato. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti perevisioni urbanistiche.
L'interessato, entro 15 gg dalla effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo originario, trasmette allo Sportello unico la comunicazione di fine dei lavori corredata della domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, dalla dichiarazione asseverata, dal certificato di collaudo statico, dall'indicazione del protocollo di ricevimento