Somministrazione e laboratori alimentari - Segnalazione Certificata Inizio Attività per apertura nuovo pubblico esercizio/trasferimento
Descrizione
Per attività di somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita di alimenti e bevande, non alcooliche e alcooliche di qualsiasi gradazione, per il loro consumo sul posto in locali o superfici aperte al pubblico appositamente attrezzati.
L'attività è soggetta alla disciplina contenuta nella L.R. Emilia-Romagna 14/2003 “Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” e nei regolamenti dei singoli Comuni, e nelle norme nazionali in materia di somministrazione (legge 287/1991, d.lgs 59/2010).
Come stabilito dal DLgs 147/2012, a modifica ed integrazione del Dlgs 59/2010, le richieste di apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio di Attività.
La SCIA deve essere inoltrata attraverso la
piattaforma regionale Accesso UnitarioHelp desk piattaforma regionale Accesso UnitarioAi sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e s.m.i., sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione e ha efficacia immediata.
Non sono accolte le SCIA prive di documentazione essenziale richiesta dall'art. 64 del D. Lgs 59/2010, della L.R. 14/2003 nonché della delibera di Giunta comunale P.G. 18376 del 29/01/2010.
Occorre infine presentare la notifica ai fini della registrazione ASL.
Requisiti
Requisiti soggettivi
I titolari degli esercizi di somministrazione devono essere, infatti, in possesso dei
requisiti morali e professionali previsti dall'art.71 del d.lgs n. 59/2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (1). I requisiti professionali devono essere posseduti sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale:
- Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
- Essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del d.lgs 59/2010;
- Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento;
- Essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di igiene degli alimenti edei prodotti di origine animale (Reg. CE n. 852/2004);
Requisiti oggettiviL'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve, inoltre, essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi e, qualora sia realizzata in esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità dei locali.
I locali nei quali si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande devono possedere i requisiti di sorvegliabilità stabiliti con
D.M. 17 dicembre 1992 n. 564.Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti ad attività di somministrazione sono indicate nel Regolamento comunale edilizio e dal Regolamento comunale di Igiene, Sanità pubblica e Veterinaria.
Apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione di suoni e immagini
L'esercente l'attività di somministrazione è abilitato all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione di suoni e immagini, semprechè i locali non siano allestiti come un locale di pubblico spettacolo e all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 persone, sempre che non vengano approntati allestimenti atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto d'ingresso o di aumento dei costi delle consumazioni.
L'esercente può, inoltre, installare ed effettuare giochi di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931), nel rispetto del limite numerico di cui al D.M. 27/10/2003.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale n. 14 del 2003, la semplice musica di accompagnamento e compagnia riprodotta da apparecchio o eseguita dal vivo, con le modalità stabilite dal Comune, non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago in quanto è la stessa autorizzazione alla somministrazione che ne abilita l'effettuazione. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande ove si effettuano tali attività non soggette ai criteri di programmazione comunale.
Orari di apertura e chiusura
Per quanto riguarda gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi, si segnala che in base all'art. 31 del D.L. n. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, gli esercizi di somministrazione non sono più soggetti al rispetto degli orari di apertura e di chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonchè a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.
Tabelle prezzi
Gli esercenti sono invece ancora tenuti a rispettare quanto previsto dall'art. 18 della L.R. n. 14/2003, in merito alla pubblicità dei prezzi dei prodotti.
In base a tale norma l'obbligo per gli esercenti è assolto mediante l'esposizione all'interno del locale di una apposita tabella, e per quanto concerne i prodotti dell'attività di ristorazione, anche con l'esposizione di una tabella all'esterno del locale o comunque leggibile dell'esterno.
Disposizioni particolari
Distributori automatici. Sono soggetti a SCIA anche distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uopo attrezzati. In questo caso è vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Sono disciplinate da apposite normative specifiche e non dalla L.R. n. 14/2003 le attività di agriturismo e di turismo rurale, somministrazione alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nelle strutture ricettive in occasione di manifestazione e convegni organizzati; somministrazione da parte di circoli privati; esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione, Bed & breakfast.
Non devono richiedere, nessuna autorizzazione, né devono depositare una SCIA, gli ospedali, le case di cura, le case per esercizi spirituali, gli asili infantili, le scuole, le case di riposo, le caserme, gli stabilimenti delle forze dell'ordine, le strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno che intendono svolgere direttamente le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto dei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro.
Notifica sanitaria - Obbligo di registrazione dell'attività
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a un obbligo di registrazione presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL competente per territorio.
Si tratta di un adempimento imposto dalla disciplina comunitaria sull'igiene degli alimenti e dei prodotti di origine animale (Reg. CE n. 852/2004).
L'operatore del settore deve inviare al SUAP competente una notifica nella quale è attestato il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria in relazione all'attività svolta.
Ricevuta la notifica, il SUAP provvede all'inserimento dell'attività nell'anagrafe delle Registrazioni ed effettua i controllo sulla completezza della notifica e sulla veridicità delle dichiarazioni ivi contenute. La notifica ha effetto dal momento in cui è ricevuta dal SUAP.
Servizio competente:
Polizia amministrativa, sanitaria e veterinaria
Normativa