Vendita in spacci interni
Descrizione
Negli spacci interni viene effettuata la vendita a favore di:
- dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati;
- militari;
- soci di cooperative di consumo;
- aderenti a circoli privati;
nonchè la vendita nelle scuole e negli ospedali, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi.
Per l'inizio dell'attività di vendita in spacci interni è necessario presentare il modello COM 4, che riporta a pagina 6 i requisiti necessari per i locali di riferimento, cioè:
- non aperti genericamente al pubblico e non accessibili da una pubblica via;
- vendita effettuata esclusivamente nei confronti di una delle categorie indicate sopra;
- rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali;
- indicazione di una persona preposta allo spaccio (che deve essere in possesso dei requisiti per l'attività di commercio al dettaglio disciplinati dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 114/98)
L'attività può essere iniziata con decorrenza immediata, dalla data di presentazione del modello.
Modalità di presentazione della pratica
Costi a carico dell'utente
non previsti
possibilità di ricorso
La SCIA e la DIA sono atti di iniziativa privata e, quindi, non direttamente impugnabili dinnanzi al giudice amministrativo. L' interessato può, però, sollecitare l'Amministrazione ad effettuare verifiche ed eventualmente ad adottare atti di divieto di prosecuzione dell'attività e, in caso di inerzia, può esperire ricorso al TAR per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere (vd. art. 19, comma 6 ter, L.n. 241/90 ed art. 31, commi 1, 2 e 3 Dlgs. n. 104/2010).