Una nuova ordinanza regionale, prevede dal 14 novembre ulteriori restrizioni che vanno ad integrare quelle previste a livello nazionale dal Dpcm del 4 novembre: mascherina indossata sempre, stop ad ogni attività di vendita nei festivi, nei prefestivi chiusi tutti i complessi commerciali. L'ordinanza è stata emessa dal presidente Bonaccini in accordo coi presidenti di Veneto e Friuli, Zaia e Fedriga, d'intesa col ministro della Salute Speranza.
Restano quindi valide le misure previste dal Dpcm che ha introdotto il coprifuoco dalle 22 alle 5 in tutto il Paese e una suddivisione delle regioni italiane in 3 zone: di massima gravità (cosiddetta zona rossa), di elevata gravità (cosiddetta zona arancione) e misure valide su tutto il territorio nazionale (cosiddetta zona gialla) definite con frequenza almeno settimanale, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici dal Ministero della Salute che individua con un'ordinanza in quale fascia si collocano le diverse regioni.
Questa l'attuale suddivisione delle regioni:
Area gialla: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Veneto.
Area arancione: Sicilia, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Umbria, Toscana e Liguria.
Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.
Di seguito, nel dettaglio, le misure previste nell'ordinanza regionale valide dal 14 novembre al 3 dicembre, ad integrazione di quelle contenute nel DPCM:
-Mascherine obbligatorie sempre non appena fuori di casa
Fuori dall'abitazione, l'uso della mascherina è sempre obbligatorio. Fanno eccezione i bambini con età inferiore a sei anni, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e quelli con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina stessa, nonché per coloro che per interagire con questi soggetti si ritrovino nella stessa incompatibilità. Nel caso poi di momentaneo abbassamento della mascherina per consumare cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere rispettata la distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da protocolli o specifiche previsioni maggiormente restrittive.
-Attività sportiva nelle aree verdi, no nei centri storici e nelle aree affollate
E' consentito svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, se accessibili, rispettando però sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. In ogni caso, non sono possibili tali attività nelle strade e nelle piazze del centro storico delle città, né nelle aree solitamente affollate.
-Consumazione alimenti e bevande vietata in area pubblica o aperta al pubblico, dalle 15 alle 18 la somministrazione e consumazione solo da seduti fuori e dentro i locali
Dalle 15 alle 18, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, in posti regolarmente collocati. La consumazione di alimenti e bevande è poi vietata su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che, come al punto precedente, seduti in posti regolarmente collocati sia all'interno che all'esterno dei locali.
-Nei negozi ed esercizi di vendita una sola persona per nucleo familiare
Negli esercizi di vendita l'accesso è consentito ad una sola persona per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.
-Stop ai mercati in assenza di regole precise fissate dai Comuni
E' vietata l'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia stato adottato dai sindaci un piano apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni di minima:
a) una perimetrazione nel caso di mercati all'aperto;
b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM del 3 novembre 2020.
Il riferimento è naturalmente ai soli mercati comunali settimanali, essendo ogni altra attività già sospesa.
-Grandi e medie strutture di vendita e complessi commerciali chiusi nei prefestivi, nei festivi stop anche a qualsia attività di vendita
Nei giorni prefestivi e festivi, le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.
Inoltre, nei giorni festivi si aggiunge il divieto di ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari. Rimangono aperti gli esercizi di ristorazione pur nei limiti previsti dal DPCM in vigore.
-Consegne a domicilio sempre consentite e fortemente raccomandate
La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.
-Scuole, sospese ginnastica, lezioni di canto e strumenti a fiato
Nelle scuole del primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospesi i seguenti insegnamento (a rischio elevato): educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato. Tale misure viene prudenzialmente introdotta nell'attesa di nuove e ulteriori indicazioni da parte del Comitato tecnico scientifico nazionale.
Nelle zone gialle come su tutto il territorio nazionale si applicano disposizioni uniformi a partire dal 6 novembre:
> coprifuoco, dalle 22 alle 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
> Spostamenti, torna l'autodichiarazione per giustificare gli spostamenti tra le 22 e le 5.
> didattica a distanza al 100% per gli studenti delle scuole superiori. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali
> trasporto pubblico con capienza ridotta al 50%
> chiusi cinema, teatri chiusi
> sospesi i servizi di apertura al pubblico di istituti e luoghi della cultura (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali)
> sale bingo, sale scommesse e slot machine anche in bar e tabaccherie chiuse
> i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
> sospese le prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni
> sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici
Restano validi gli orari di apertura dalle 5 alle 18 per bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie e la chiusura di palestre e piscine.
Rimangono valide anche le misure relative a obbligo di mascherina, distanziamento e divieto di feste private:
Zone arancioni
• è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra comuni del territorio e tra regioni, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
• è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute
• sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio
Zone rosse
• è vietato ogni spostamento tra comuni, regioni nonché all'interno dello stesso comune, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
• sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23
• sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio
• è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie
• le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza non solo per le superiori ma anche per gli studenti di seconda e terza media
• è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università
• Smart Working nella PA. i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
COMUNICATO A CURA DELL'UFFICIO STAMPA DELLA CITTA' METROPOLITANA
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