IMU 2023: aliquote invariate. La prima scadenza è il 16 giugno

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Nel Comune di Castel San Pietro Terme le aliquote IMU per il 2023 sono rimaste uguali a quelle dell'anno precedente. Anche i valori delle aree edificabili ai fini IMU sono stati confermati.La prima scadenza utile per il pagamento...

Data:

24 aprile 2023

IMU 2023: aliquote invariate. La prima scadenza è il 16 giugno
Didascalia

Nel Comune di Castel San Pietro Terme le aliquote IMU per il 2023 sono rimaste uguali a quelle dell'anno precedente. Anche i valori delle aree edificabili ai fini IMU sono stati confermati.

La prima scadenza utile per il pagamento dell'acconto o di entrambe le rate è al 16 giugno, il versamento del saldo è al 16 dicembre, mentre la scadenza per presentare la dichiarazione IMU 2021 e 2022 è al 30 giugno 2023. Il pagamento dell'imposta è sempre eseguibile tramite F24. 

Per ogni chiarimento utile è possibile rivolgersi agli sportelli preposti oppure consultare il link: https://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/enti/castel-san-pietro-terme/imu 

L'ufficio tributi, che si trova al piano terra del Municipio in piazza XX Settembre 3, è aperto al pubblico nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì ore 8,30-12,30; martedì e giovedì ore 15-17,45 - telefono: 051 6954128 – 051 6954161 – 051 6954155 - email: tributi@comune.castelsanpietroterme.bo.it

E' possibile effettuare il calcolo online degli importi da pagare: https://www.amministrazionicomunali.net/imu/calcolo_imu.php?comune=castelsanpietroterme  

Le aliquote IMU per il Comune di Castel San Pietro Terme sono:

- aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 0,96%, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compresi gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

- aliquota IMU nella misura del 1,06% per le abitazioni (e relative pertinenze) utilizzate come seconda casa od inutilizzate, non locate e non cedute in uso gratuito a soggetti ivi residenti;

- aliquota IMU nella misura del 0,76% per le abitazioni in possesso del requisito di ruralità ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dalla Legge del 24/12/2007 n. 244, articolo 1. In riferimento alle predette abitazioni rurali, all'Ufficio Tributi deve essere consegnata, dal contribuente, (entro il termine di pagamento della prima rata, della seconda se la soggettività passiva è successiva alla scadenza della prima rata), idonea dichiarazione in autocertificazione, al fine di usufruire dell'aliquota agevolata rispetto a quella stabilita dal Comune come ordinaria;

 · aliquota IMU nella misura del 0,86% per i terreni agricoli diversi da quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale agricola;

- aliquota IMU del 0,5%, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate dalla legge e dal regolamento IMU, applicando la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come indicato ai commi 748 e 749 dell'art.1 della legge 160/2019; 

- aliquota pari allo 0,00% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art.9 c.3-bis DL 557/1993).

L'IMU - imposta municipale propria - è l'imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

Ultimo aggiornamento: 16/06/2023, 10:22

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