L'IMU, ossia l'Imposta Municipale Unica, deve essere pagata da chi possiede fabbricati, ad esclusione dell'abitazione principale. Il versamento è dovuto anche per le aree fabbricabili e i terreni agricoli.
Come è noto l'IMU si paga in due rate: la prima è versata a titolo di acconto entro il 16 giugno e la seconda come saldo entro il 16 dicembre.
Il pagamento è sempre tramite modello F24.
Le aliquote IMU 2022 sono:
· aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 0,96%, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compresi gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
· aliquota IMU nella misura del 1,06% per le abitazioni (e relative pertinenze) utilizzate come seconda casa od inutilizzate, non locate e non cedute in uso gratuito a soggetti ivi residenti;
· aliquota IMU nella misura del 0,76% per le abitazioni in possesso del requisito di ruralità ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dalla Legge del 24/12/2007 n. 244, articolo 1. In riferimento alle predette abitazioni rurali, all'Ufficio Tributi deve essere consegnata, dal contribuente, (entro il termine di pagamento della prima rata, della seconda se la soggettività passiva è successiva alla 6 scadenza della prima rata), idonea dichiarazione in autocertificazione, ai sensi della normativa (Dpr 445/2000), relativamente al possesso dei requisiti di ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modifiche, al fine di usufruire dell'aliquota agevolata rispetto a quella stabilita dal Comune come ordinaria;
· aliquota IMU nella misura del 0,86% per i terreni agricoli diversi da quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale agricola;
· aliquota IMU del 0,5%, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate dalla legge e dal regolamento IMU, applicando la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come indicato ai commi 748 e 749 dell'art.1 della legge 160/2019;
· aliquota pari allo 0,00% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art.9 c.3-bis DL 557/1993).
Si evidenzia l'esenzione stabilita a favore dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permanga questa destinazione e non siano locati, con abbiglo di presentazione di denuncia IMU per usufruire di tale esenzione.
Occorre ricordare che dal 1°/1/2022 saranno soggette all'aliquota ordinaria pari allo 0,96% le abitazioni (e relative pertinenze), locate anche a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del comma 3 e 4 dell'art. 2 della legge 9.12.1998, n. 431 (c.d. locazioni a canone concordato). Per tali tipi di locazione, con assunzione o meno di residenza anagrafica da parte dell'affittuario, sussiste la riduzione del 25% dell'imposta.
Per ulteriori informazioni consultare il link:
IMU - Tributi (nuovocircondarioimolese.it)