Oltre alle norme previste con l'ingresso del Comune di Castel San Pietro Terme in zona "arancione scuro", il sindaco Fausto Tinti ha firmato un'ordinanza che dispone ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 valide nel territorio comunale dal 26 febbraio all'11 marzo 2021.
Il sindaco ordina con effetto immediato, al fine di contenere qualunque fenomeno di assembramento di persone ed al fine di tutelare la popolazione nel territorio comunale, fermo restando le misure statali e regionali di contenimento del ri-schio di diffusione del virus già vigenti, le sotto indicate ulteriori misure:
1.sospensione delle attività sportive e delle attività motorie all'interno di palestre, piscine e centri sportivi, svolte anche all'aperto; eventuali deroghe potranno essere concesse esclusivamente per attività connesse a competi-zioni di carattere nazionale promosse dalle Federazioni nazionali, con pre-ventiva comunicazione di giorni e orari delle attività, per consentire anche all'ASL controlli sui protocolli sanitari adottati dalle rispettive Federazioni; ri-mane consentito svolgere le attività di cui all'ordinanza del Presidente della Regione Emilia N. 19 del 24/02/2021 -punto 1, lett. d) e ferme restando le previsioni di cui alla lettera c.
2. sospensione delle attività didattiche extrascolastiche in presenza, ludiche, ricreative, scuole di musica e linguistiche, svolte sia indoor che outdoor, ad esclusione delle attività di pre- e post-scuola afferenti ai nidi e scuole d'infanzia aperte.
3. i servizi bibliotecari saranno offerti solo su prenotazione e sarà attivo il prestito in sede e la restituzione. Viene sospeso l'accesso libero agli scaffali e i posti lettura e studio. Compatibilmente con le attività del servizio, le ricerche d'archivio storico sono eseguite dal personale per conto del richiedente.
4. le attività commerciali in aree pubbliche, con particolare riferimento ai mercati ambulanti ed ai mercati contadini che si svolgono settimanalmente sul territorio comunale, sono consentite nel rispetto del protocolli vigenti sul tema e comunque a condizione che venga garantito il rispetto delle misure di contenimento del contagio attraverso la vigilanza, anche rispetto al tempo di permanenza nell'area mercatale limitato all'acquisto dei beni.
5. divieto di utilizzo di strutture sportive (campi di gioco attrezzati non recintati) e giochi per bambini presenti all'interno di parchi e giardini pubblici;
6. permane la chiusura dei centri sociali nonché il divieto di attività di socializzazione all'interno delle aree ortive, che devono essere in questo periodo strettamente limitate alle attività di semina, annaffiatura e raccolto;
7. chiusura delle attività in presenza dei centri giovanili, oratori, catechismo e attività ricreative e di aggregazione giovanili similari.
In allegato l'ordinanza completa.