Per gli interventi da realizzare in zone interessate a tutela paesaggistica di cui all’art.142 del D. Lgs.42/2004, i proprietari, possessori o detentori di immobili devono presentare domanda all’autorità preposta (l’Amministrazione Comunale) corredata da apposita relazione, elaborati e documentazione, al fine del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Il D.P.R. 13.02.2017 n.31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposta a procedura autorizzatoria semplificata”, contiene sia un elenco degli interventi esclusi (Allegato A) dal procedimento di autorizzazione paesaggistica, sia un elenco degli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata (Allegato B).
L’autorizzazione, costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento.