Aperte fino al 30 novembre le iscrizioni all'Albo degli Scrutatori

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L'albo degli scrutatori è l'elenco di tutte le persone idonee e interessate a ricoprire questa funzione all'interno dei seggi elettorali. È istituito in ogni Comune ed è aggiornato annualmente.

Data:

11 novembre 2025

Aperte fino al 30 novembre le iscrizioni all
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L’Amministrazione Comunale di Castel San Pietro Terme ricorda che, come previsto dalla legge, fino al 30 novembre è possibile fare domanda di iscrizione all'Albo degli scrutatori.

I cittadini elettori del Comune in possesso dei requisiti di legge che desiderano iscriversi per la prima volta all'Albo possono presentare domanda all'ufficio elettorale secondo le seguenti modalità:

- direttamente all'Ufficio Elettorale, negli orari di apertura degli uffici
Ufficio Servizi Anagrafici, Elettorali, Statistici e Censimenti - Comune di Castel San Pietro Terme (BO);
- via email, allegando copia del documento all'indirizzo: elettorale@pec.cspietro.it oppure elettorale@comune.castelsanpietroterme.bo.it 
- collegandosi allo Sportello Telematico con credenziali Spid/Cie/CNS al seguente link:
Iscriversi o cancellarsi dall'albo degli scrutatori | Sportello Telematico Unificato

La domanda va presentata solo se non si è già iscritti. Se la domanda viene accolta, l'iscrizione rimane valida anche negli anni successivi, a meno che non si perdano i requisiti, o se ne chieda la cancellazione. 

Gli Albi vengono aggiornati ogni anno nel mese di gennaio con le richieste di iscrizione o di cancellazione pervenute all'Ufficio elettorale comunale.

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE AGLI ALBI

Per essere ammessi nell'Albo degli scrutatori di seggio elettorale, bisogna essere elettori del Comune in cui si fa la domanda e avere assolto gli obblighi scolastici. 

Non possono esercitare le funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie: i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio negli Uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione (art. 23 del T.U. 570/1960 delle leggi per la composizione e la elezione delle amministrazioni comunali e art. 38 del T.U. 361/1957 delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati).

Ultimo aggiornamento: 11/11/2025, 12:52

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